ORDINANZA N. 564
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Disposizioni per il controllo delle armi), promosso con ordinanza emessa il 12 agosto 1983 dal Tribunale di Velletri, iscritta al n. 876 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Velletri con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Disposizioni per il controllo delle armi), nella parte in cui assoggetta alle medesime pene chi, "privo di qualificazioni personali e provvedimenti autorizzativi", rechi con sé un'arma e chi, autorizzato, rechi un'arma fuori dal territorio cui l'autorizzazione si riferisce (vigile urbano);
che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Considerato che l'imputato, pur essendo munito d'autorizzazione a portare con sé armi nel territorio del Comune presso il quale prestava servizio, ha tenuto con sé l'arma fuori dal predetto territorio;
che non risultano esistenti ragioni per le quali lo stesso imputato possa ritenersi essere stato autorizzato a portare armi fuori dal predetto territorio;
che la situazione di chi "privo di qualificazioni personali e provvedimenti autorizzativi" porta con sé armi non é diversa da quella di chi, autorizzato a portare armi entro un determinato territorio, esorbiti dai limiti spaziali della predetta autorizzazione;
che, di conseguenza, situazioni identiche od analoghe possono essere unitariamente disciplinate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Velletri con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI